L’UE definisce i confini del divieto di distruzione dei prodotti invenduti

L’UE definisce i confini del divieto di distruzione dei prodotti invenduti

Il 9 febbraio 2026, la Commissione Europea ha adottato un Regolamento Delegato volto a integrare il Regolamento (UE) 2024/1781 (Ecodesign for Sustainable Products Regulation – ESPR). L’atto definisce in modo analitico le deroghe e gli obblighi operativi relativi al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti, con particolare riferimento agli articoli di abbigliamento, accessori e calzature elencati nell’Allegato VII del regolamento quadro.

Quadro normativo e obiettivi strategici
Il provvedimento si inserisce nella cornice del Green Deal europeo e del Piano d’azione per l’economia circolare, con l’obiettivo di rendere i prodotti immessi sul mercato dell’Unione progressivamente più sostenibili. In particolare, l’UE mira a risolvere il problema ambientale derivante dalla distruzione dei prodotti tessili, una pratica che oggi coinvolge una quota compresa tra il 4% e il 9% dell’intero mercato UE prima ancora del primo utilizzo.

Le deroghe al divieto
Sebbene l’articolo 25 del Regolamento (UE) 2024/1781 imponga agli operatori economici l’adozione di misure preventive per evitare la distruzione degli invenduti, la Commissione ha individuato specifiche circostanze in cui tale pratica rimane autorizzata:

  • Sicurezza e Salute Pubblica: Prodotti identificati come pericolosi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/988.
  • Non conformità normativa: Prodotti non conformi al diritto dell’Unione o nazionale (es. violazioni etiche come il lavoro forzato) per i quali la distruzione è prescritta come misura correttiva proporzionata.
  • Tutela della Proprietà Intellettuale: Articoli contraffatti o prodotti soggetti a licenze contrattuali i cui termini di distribuzione siano scaduti, rendendo la distruzione necessaria per tutelare i diritti del titolare.
  • Inidoneità tecnica al riutilizzo: Casi in cui risulti tecnicamente impossibile rimuovere loghi o etichette protetti da diritti di PI o considerati inappropriati sotto il profilo etico e sociale.
  • Danni e deterioramento: Prodotti danneggiati durante la logistica o i resi dei consumatori, qualora la riparazione non risulti tecnicamente fattibile o “efficace in termini di costi”.

Il concetto di “Efficacia in termini di costi”
Sotto il profilo tecnico, il regolamento introduce una definizione rigorosa di “efficace in termini di costi”. Tale condizione si verifica quando il costo del ripristino o ricondizionamento supera il costo totale aggregato di distruzione, materiali, fabbricazione, logistica e spese amministrative necessarie per la sostituzione del prodotto stesso.

Obblighi di trasparenza e conformità
Il passaggio dalla distruzione alla gestione circolare è presidiato da severi requisiti di verifica:

  1. Protocolli di donazione: La distruzione per mancata accettazione è lecita solo se il prodotto è stato offerto ad almeno tre soggetti dell’economia sociale o reso disponibile sul web per otto settimane senza esito positivo.
  2. Conservazione documentale: Gli operatori devono conservare per cinque anni tutta la documentazione giustificativa (verbali di ispezione, analisi tecniche, decisioni giudiziarie) in formato elettronico.
  3. Dichiarazione ai gestori dei rifiuti: L’operatore è tenuto a fornire al gestore del trattamento finale una dichiarazione esplicita sulla deroga applicata, al fine di ottimizzare i processi di cernita e riciclaggio.

Entrata in vigore
Le disposizioni contenute nel Regolamento Delegato saranno pienamente applicabili a decorrere dal 19 luglio 2026. La Commissione si riserva inoltre di riesaminare l’adeguatezza delle deroghe entro cinque anni, valutando l’evoluzione dello stato dell’arte delle tecnologie di riciclaggio.

Conclusione
Le aziende, in modo particolare quelle del fashion, sono chiamate ad una azione di adeguamento nel breve periodo. L’obbligo di adottare misure ragionevoli per evitare la distruzione e la necessità di documentare ogni singola deroga richiedono una revisione dei processi di gestione dell’inventario, delle politiche di reso e della collaborazione con gli attori dell’economia sociale. Solo attraverso un sistema di garanzia della qualità rafforzato e una trasparenza totale sulla gestione dei prodotti invenduti, le imprese potranno garantire la piena compliance normativa entro la scadenza del 2026.

Comunicato della Commissione UE
Regolamento Delegato