Green claims: dal 27 settembre cambiano le regole della comunicazione ambientale

Green claims: dal 27 settembre cambiano le regole della comunicazione ambientale

Da domenica 27 settembre 2026 si applicano le nuove regole europee contro il greenwashing introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/825, nota come “Empowering Consumers for the Green Transition”. Riguardano chiunque comunichi sostenibilità ai consumatori: siti internet, cataloghi, schede prodotto, packaging, campagne pubblicitarie.

Di cosa si tratta
La direttiva modifica due testi fondamentali del diritto dei consumi, la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. L’obiettivo è che le dichiarazioni ambientali siano chiare, verificabili e non ingannevoli, e che i consumatori possano compiere scelte di acquisto realmente informate.
In Italia il recepimento è avvenuto con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026 ed entrato in vigore il 24 marzo. Il decreto modifica il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), con effetti sulla disciplina delle pratiche commerciali scorrette. Le nuove disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026.

Cosa comporta per le imprese
Il decreto introduce definizioni specifiche, come “asserzione ambientale” e “asserzione ambientale generica“, e amplia l’elenco delle pratiche ingannevoli. Tra le più rilevanti:

Claim generici. Espressioni come “eco”, “green” o “rispettoso dell’ambiente” sono vietate se l’impresa non può dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali collegate.
Claim riferiti al prodotto nel suo complesso. Non si può presentare come sostenibile l’intero prodotto se il vantaggio riguarda solo una sua caratteristica o un suo componente.
Neutralità basata sulla compensazione. Non si può presentare un prodotto o un servizio come a impatto neutro, ridotto o positivo sulla base delle sole compensazioni delle emissioni di gas serra.
Marchi di sostenibilità. Sono ammessi solo se basati su un sistema di certificazione verificato da terzi indipendenti o istituiti da autorità pubbliche. Non bastano i loghi autoprodotti.
Claim sulle prestazioni future. Impegni come “neutralità climatica entro il 2030″ richiedono obiettivi chiari, misurabili e verificabili, accompagnati da un piano di attuazione realistico.

La direttiva interviene anche su durabilità e riparabilità dei beni, contrastando le pratiche legate all’obsolescenza precoce e le informazioni fuorvianti su questi aspetti.

In caso di violazione, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può vietare la pratica scorretta e imporre sanzioni pecuniarie.

Cosa fare ora
Per le imprese la verifica non può più seguire la fase creativa. Occorre prima definire il perimetro tecnico del vantaggio ambientale, poi tradurlo in un claim corretto e documentabile. Vanno riesaminati tutti i canali di comunicazione, dal sito ai cataloghi, dalle schede tecniche ai materiali commerciali, controllando termini, loghi e dati a supporto.

Matrec sta affiancando diverse aziende nella verifica dei claim utilizzati in siti internet e cataloghi, per garantirne il corretto utilizzo e controllare i dati su cui si basano.